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Estratto dallo STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI
Art. 14. Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare e farne parte i rappresentanti degli Enti fondatori e le persone fisiche di cui all'art.12, nonché un rappresentante di tutti i soggetti previsti all'art. 9 e un rappresentante dei soggetti di cui all'art. 10.
La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
Art. 15. Convocazione e quorum
Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio Generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi presso la sede di ciascun Ente, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, il rappresentante di ciascun ente può delegare, mediante procura generale o speciale, altra persona del medesimo Ente.
Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
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