Estratto dallo
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

 

Art. 14. Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare e farne parte i rappresentanti degli Enti fondatori e le persone fisiche di cui all'art.12, nonché un rappresentante di tutti i soggetti previsti all'art. 9 e un rappresentante dei soggetti di cui all'art. 10.
La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:

-nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto è previsto dal successivo art. 16;
-stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 12 possano divenire "Fondatori" e procedere alla relativa nomina;
-determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
-stabilire l'ammontare delle quote annue dei "Fondatori" da accantonare o da destinarsi alla manutenzione e/o alla alienazione dei beni immobili;
-nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, essi diverranno così anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione; entrambi saranno scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
-nominare i componenti e il Presidente del Comitato Scientifico
-approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
-deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti.

 

Art. 15. Convocazione e quorum

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio Generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi presso la sede di ciascun Ente, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, il rappresentante di ciascun ente può delegare, mediante procura generale o speciale, altra persona del medesimo Ente.
Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.