Estratto dallo
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI

 

Art. 16. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di nove membri due dei quali eletti dall'Assemblea degli "Aderenti" e "Sostenitori".
Gli Enti Fondatori, potranno eleggere, designare un proprio membro in rappresentanza dell'Ente.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato e, comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Presidente del Comitato Scientifico, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:

-predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
-deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
-nominare i membri del Consiglio di Direzione Scientifica su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico;
-nominare, qualora lo ritenga opportuno e su indicazione del Consiglio di Direzione, il Direttore e determinarne il compenso;
-determinare l'ammontare delle quote dei Fondatori da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
-nominare "Aderenti" e "Sostenitori";
-proporre eventuali modifiche statutarie;
-svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

 

Art. 17. Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questo sia fissato lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.